Parte Prima, Cap. II: Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano. §20 Il riconoscimento come senso e fondamento del diritto

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Parte Prima
DIRITTO E TEMPO NELLA FILOSOFIA GIURIDICA ITALIANA

Capitolo II
Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano

§20 Il riconoscimento come senso e fondamento del diritto

Se nell’orizzonte di Kierkegaard l’unità delle ecstasi temporali immediatamente interpretata come eternità, portava a concludere per l’uguaglianza come elemento caratterizzante la coesistenza giuridicamente regolata, un maggiore approfondimento della temporalità in Heidegger, quale quello condotto nel volume su Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale (1985)49, conduce Romano a recuperare il tema della differenza come elemento centrale e intrascendibile della relazione coesistenziale, e dunque dello stesso fenomeno diritto.

Ciò che viene più chiaramente in luce, in questa ulteriore fase della riflessione di Romano, è soprattutto il carattere ec-statico della temporalità:
"La temporalità, che per Heidegger costituisce il modo di essere essenziale dell’esistente, è, quindi, il far presente in ogni manifestazione dell’esistente tanto l’unità delle tre dimensioni temporali di passato, futuro e presente, quanto l’essere questa unità ec-statica. Questa qualificazione (ec-statica) indica che la temporalità è tale da poter essere esistita sempre, e solo, in  modo che le tre dimensioni di passato, futuro e presente rimangano ciascuna nella differenza rispetto alle altre, pur essendo esistite nella loro contemporaneità"50.

Conformemente alla ec-staticità propria della temporalità autentica, la relazione coesistenziale viene a delinearsi come incontro in cui ciascun membro della relazione è in grado di riconoscere l’altro in quanto altro, senza sopprimerne la differenza, ma al contrario conservandone la reale alterità.

Ed è su questa relazione di riconoscimento che il diritto trova il suo più proprio fondamento:
"Il fenomeno diritto ha e custodisce il suo significato se è radicato nella struttura temporale dell’esistente, come contemporaneità e differenza delle tre dimensioni di passato, presente e futuro. (…) La consapevolezza che la differenza, radicata nella temporalità, appartiene in modo non superabile all’esistente, fa sì che il rapporto tra gli esistenti inizi e si mantenga nella differenza, ove l’altro è incontrato in quanto realmente altro. Il riconoscimento, come ritrovare se stesso nell’altro reale, solo se si mantiene sempre nel medio della ‘differenza’, costituisce il ’senso’ e ‘fondamento’ del diritto"51.

La relazione giuridica, lungi dall’annullare i termini della relazione l’uno nell’altro, consente invece, in quanto fondata sulla relazione riconoscente, la reciprocità dell’incontro, nella custodia dell’originalità di ciascuno:
"Il diritto ha come suo ’senso’ e ‘fondamento’ quel tipo di riconoscimento che non è l’identificazione di un io in un tu, o di entrambi, in un qualche assoluto, ma è il riconoscersi con reciprocità nella ‘differenza’ costitutiva dell’originalità esistenziale di ciascuno"52.

La dimensione ec-statica della temporalità, fondante l’unità-contemporaneità delle tre ec-stasi temporali, vissuta nel mantenimento della loro reciproca differenza, costituisce, per Romano (e con Heidegger), il "momento costitutivo dell’essere dell’uomo e del suo volgersi all’altro"53.

In tal modo il "volgersi all’altro", la relazione coesistenziale, non ha carattere escludente, ma, in quanto custodisce e riconosce la differenza, consente "il riconoscimento dell’alterità reale e quindi, il diritto come ‘relazione riconoscente’, potendosi argomentare che il coappartenersi di riconoscimento e diritto ha il suo radicamento autentico nella costituzione temporale dell’uomo"54.

Un’esistenza che volesse attuarsi come assoluta posizione dell’io, nel disconoscimento dell’alterità, non potrebbe che realizzarsi nella "estinzione dell’altro in quanto io reale"55, in un incrociarsi di rapporti ridotto alla lotta per il dominio di un io sugli altri.

Ma l’esito di un tale (non-)relazionarsi, "l’individuazione di chi è escluso e di chi è l’escludente, possono venire solo dalla casualità del combinarsi delle forze che intervengono nella lotta per l’esclusione"56.

La temporalità che guida la relazione escludente non è quindi quella esistenziale, propria dell’uomo, ma quella "del combinarsi cieco della fattualità":
"Questo tipo di temporalità è la semplice successione slegata dei momenti: ciascun momento è ciò che di volta in volta risulta dallo scontro tra le diverse forze in contrasto e che, in quanto tale, è pronto per essere sostituito da un altro momento, anch’esso così costituito"57.

Se al contrario la temporalità propria dell’essere dell’uomo è tale da riconoscere la differenza, e dunque l’alterità reale dell’altro nella relazione riconoscente, a questa sarà essenziale il momento della giuridicità, come relazione universalmente riconoscente e non escludente:
"Coerentemente legata a questa considerazione è la qualificazione del nesso riconoscimento-diritto come una dimensione essenziale della realtà esistenziale dell’io, temporalmente chiarito come autore del progetto reale e non come anonimo centro di imputazione, di quanto accade nel combinarsi delle forze non-esistenziali della fattualità"58.

La relazione riconoscente, fondata sulla temporalità ec-statica e fondante il diritto, si delinea come relazione triadico-simbolica, e non duale-immaginaria59. Essenziale alla relazione riconoscente è dunque quella che Romano chiama l’"opera del terzo":
"Il ‘terzo’ svolge il compito essenziale di presentificazione della differenza come medio del volgersi a se stesso, all’altro e al mondo. Il ‘terzo’ è il luogo differenziale che custodisce la relazione in quanto tale, impedendone lo scivolamento nell’unità-univoca e captativa dello immaginario"60.

Il ‘terzo’, come custode della differenza coesistenziale, opera anche nel diritto, in modo che nella relazione giuridica "ciascun esistente non è il ‘terzo’ rispetto all’insieme del rapporto, ma il terzo è terzo per ciascun membro del rapporto"61.

Non solo. Per la sua essenzialità, "il ‘terzo’ svolge la sua opera nell’intera estensione del fenomeno diritto. L’opera del terzo è, pertanto, presente sia nel momento iniziale di formazione dei contenuti positivi dell’assetto giuridico, come ad esempio nell’attività legislativa, sia nel momento ultimo di concretizzazione del diritto, ossia nell’attività giurisdizionale"62.

La considerazione filosofica dell’attività giuridica come "opera del terzo" apre, come è già possibile intuire, a orizzonti inediti di interpretazione delle categorie del giuridico che le diverse "teorie generali del diritto" si limitano a "sistemare" nell’àmbito dell’ordinamento positivo. Ma di questo sarà detto più avanti63.

Dopo aver nuovamente mostrato l’opposizione tra la temporalità ec-statica dell’uomo, e la temporalità qualificante la nostra epoca come epoca del dominio della tecnica64 – secondo quanto già acquisito in Tecnica e giustizia… – Romano torna a considerare la temporalità, per così dire, interna del diritto, tentando di ricondurla alla temporalità ec-statica su cui il diritto si fonda, ma ricadendo, a nostro avviso, nella problematicità irrisolta di cui già si è parlato65.

Di nuovo infatti Romano individua nel diritto una "risposta tesa ad eliminare, nei limiti in cui le relazioni possono essere giuridicizzate, il dominio della temporalità dell’improvviso: è il mezzo per dominare l’angoscia, che chiede, per essere superata, la garanzia dinanzi alla temporalità dell’improvviso, intesa come assoluta possibilità di ogni possibile. Il diritto, pertanto, segna, all’interno della relazione, il passaggio dalla semplice possibilità alla realtà della possibilità"66.

Abbiamo già detto della contraddizione che si viene così ad instaurare tra la fondamentale temporalità ec-statica, sulla cui base il diritto trova la sua stessa ragion d’essere, e la struttura temporale interna della norma.
Basti qui aggiungere che lo stesso Romano avverte ora tale problematicità, giungendo a parlare di una "caduta di intensità esistenziale" nel rapporto giuridico, come scotto che tuttavia andrebbe pagato pur di "liberare il rapporto dalla temporalità dell’improvviso, dall’angoscia del mutamento della scelta comune, che può anche tradursi nella unilaterale negazione della stessa scelta comune"67.

Tale problematicità, tuttavia, non potrà essere risolta che seguendo l’indicazione che Romano stesso offre, e che qui riproponiamo:
"L’approfondimento del nesso diritto-tempo si compie con la ripresa dell’analisi heideggeriana ove la paura si lega a qualcosa di definito e l’angoscia, invece, al disagio profondo che logora l’esistente davanti al nulla"68.

Il nulla dell’angoscia, così a fondo indagato da Heidegger, è davvero qualcosa da cui fuggire e liberarsi? E se così non fosse, quale temporalità risulterebbe adeguata al diritto, nella misura in cui esso si voglia autenticamente umano?


NOTE

49 RRG, cit.; tale approfondimento tuttavia risulta già avviato in Romano con la pubblicazione di Riconoscimento e diritto. Interpretazione della Filosofia dello spirito jenese (1805-1806) di Hegel, Roma, 1975 (torna al testo).

50 RRG, pp. 76-77 (torna al testo).

51 RRG, p. 90 (torna al testo).

52 RRG, p. 93. L’identificazione, e dunque la vanificazione, di entrambi i termini della relazione "in un qualche assoluto" è quanto accade in Hegel; la posizione hegeliana è acutamente ricondotta da Romano ad una "negazione della temporalità costitutiva dell’esistente", RRG, pp. 84-88 (torna al testo).

53 RRG, p. 146 (torna al testo).

54 Ibidem (torna al testo).

55 RRG, p. 160 (torna al testo).

56 Ibidem (torna al testo).

57 RRG, pp. 161-162 (torna al testo).

58 RRG, p. 164 (torna al testo).

59 Mentre nel simbolo vige infatti un rinvio all’alterità, nell’immagine prevale l’immediata e indifferente identificazione: "La presenza centrale del terzo, situando l’esistenza individuale e la coesistenza nel ’simbolico’, riafferma la costituzione ec-statica dell’uomo e ripropone il convincimento che ‘l’io è l’altro’, ossia che l’io non è mai nell’immagine statica che gli appare come sua, ma è sempre il suo essere-altro rispetto ad una tale immagine. Si manifesta qui il rinvio essenziale, per la custodia dell’io-soggetto-esistente, all’alterità che, certo, è l’essere altro dell’io rispetto ad ogni definita immagine ove egli precipita specularmente, ma che in modo più intenso, è l’altro-io nella sua compiuta non-disponibilità e differenza", RRG, p. 179 (torna al testo).

60 RRG, p. 178 (torna al testo).

61 RRG, p. 180 (torna al testo).

62 RRG, p. 183 (torna al testo).

63 Cfr. Parte Terza (torna al testo).

64 "La produzione totale ha allora come sua qualificazione temporale quella di essere ‘nel momento‘, in un tipo di interpretazione del movimento storico, del divenire, che è la semplice successione dei momenti. All’interno di questo tipo di produrre non c’è spazio né per l’attenzione al provenire, né al futuro. (…) La produzione è totale, è principio a se stessa, solo se vive ogni volta la sua pienezza nel momento, posto nella semplice e disgiunta successione dei momenti", RRG, p. 210 (torna al testo).

65 Cfr. retro, §19 (torna al testo).

66 RRG, p. 216 (torna al testo).

67 RRG, p. 218 (torna al testo).

68 RRG, pp. 219-220 (torna al testo).

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3 comments ↓

#1 salvio on 01.11.06 at 14:53

e basta con la tesi! vogliamo le tue analisi finanziarie e politiche, intead! :) )

#2 Antonio Tombolini on 01.11.06 at 16:09

E invece vi toccherà sorbirvi anche questa, tiè! :-)

#3 salvio on 01.11.06 at 18:03

uff… dovrò trovare il modo di eliminare automaticamente questi post dal feed :) )

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Parte Prima, Cap. II: Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano. §19 Il diritto come liberazione dall’angoscia dell’improvviso

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Parte Prima
DIRITTO E TEMPO NELLA FILOSOFIA GIURIDICA ITALIANA

Capitolo II
Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano

§19 Il diritto come liberazione dall’angoscia dell’improvviso

La liberazione operata dal diritto è una liberazione di carattere essenzialmente temporale. Essa infatti consiste nel "liberare il singolo dal suo essere caduto nella temporalità dell’ora"38.

E ancora:
"Il diritto, fondato nell’unità dialettica kierkegaardiana di poter-essere e dover-essere prescientifica, al livello delle relazioni finite, la dimensione temporale dell’eterno ed opera quindi come liberazione delle relazioni esistenziali dall’angoscia della temporalità cosale, come liberazione cioè del rapporto lasciato all’etero-condizionamento della quantità dell’ora. La funzione del diritto è di custodire l’autenticità del rapporto dalla dispersione nella possibilità della possibilità"39.

Qui Romano introduce un elemento che, a nostro avviso, resterà problematico nell’àmbito di tutta la sua riflessione filosofico giuridica. Il diritto, afferma qui Romano – ma tale impostazione resterà immutata anche in seguito -, ha la funzione di liberare il singolo dall’angoscia di fronte al nulla in cui il suo essere cade, se vissuto fuori dalla sintesi di tempo ed eterno.

La problematicità di tale impostazione è data dal costante riferimento che Romano consapevolmente fa al concetto heideggeriano di temporalità. Come è noto, e come sarà meglio chiarito in seguito, in Heidegger l’angoscia non costituisce affatto una situazione da cui liberarsi. E’ in essa piuttosto che l’esserci si apre alla sua possibile autenticità40.

Certo, un giudizio sull’impostazione di Romano condotto, per così dire, sul metro di Heidegger, sarebbe scorretto, se non fosse tuttavia lo stesso Romano a richiamare la necessità di un confronto col filosofo tedesco, che sempre accompagna il suo pensiero.

Romano, pur confermando la sostanziale funzione anti-angoscia del diritto, afferma infatti perentoriamente:
"L’approfondimento del nesso diritto-tempo si compie con la ripresa dell’analisi heideggeriana ove la paura si lega a qualcosa di definito e l’angoscia, invece, al disagio profondo che logora l’esistente davanti al nulla"41.

La problematicità di tale passaggio diviene evidente ove si consideri che, secondo Heidegger, è proprio l’angoscia a consentire l’accesso dell’esserci alla sua temporalità autentica, a quella temporalità, cioè, che Romano stesso accoglie come unità ec-statica delle tre ecstasi temporali.

Del resto l’autore è consapevole del problema, e nell’opera su Kierkegaard sembra risolvere la questione accusando implicitamente di astrattezza l’analisi dell’angoscia condotta da Heidegger, a fronte della quale si ergerebbe l’esistenzialità concreta dell’angoscia da cui il singolo è chiamato a liberarsi:
"Scrive Heidegger: che ‘l’angoscia manifesta il nulla’ inteso come l’Altro dell’essente, cioè l’Essere. Questo nulla è il senso dell’angoscia originaria, metafisica. Al livello del divenire dell’esistente il nulla è il nulla della libertà, come negazione del suo poter-essere liberazione verso l’essere libero per la libertà"42.

Tale soluzione resta tuttavia soltanto apparente, poiché Heidegger ha cura di attestare esistentivamente il fenomeno dell’angoscia originaria, che non resta una costruzione puramente concettuale, ma è messa in luce come situazione emotiva autentica. Il problema resta pertanto aperto.

La divaricazione dell’analisi condotta da Romano sulla scorta di Kierkegaard, rispetto all’analitica esistenziale dell’Heidegger, comporta l’introduzione di una ulteriore nozione di temporalità, a nostro avviso ambigua: la temporalità dell’improvviso. Sarebbe questa a generare quell’angoscia da cui il diritto, temporalmente autentico, dovrebbe liberare il singolo:
"Al livello relazionale il rapporto esistenziale si salva dal cadere nella disperazione, originata dallo squilibrio della sintesi necessità-possibilità, se si libera dalla dimensione temporale dell’improvviso, capace solo di costruire nel semplice possibile, nel nulla, la continuità dell’esistenza. Questa liberazione, come quella individuale, ha bisogno dell’ingresso del credere. Il diritto, in tale prospettiva, ha il suo senso esistenziale, quale invenzione pratica del credere nel progetto esistenziale giuridicamente rilevante. Il credere è il superamento dell’immediatezza, della verità come Erlebnis, temporalmente è l’elemento correlativo all’unità delle ecstasi nel temporalizzarsi autentico della libertà"43.

Nella temporalità dell’improvviso, secondo Romano, l’esistenza è abbandonata nella pura possibilità di ogni possibile, sradicata da ogni effettiva realtà, e dunque vissuta in una temporalità che, senza ancoraggi sul reale, proviene dal nulla di un intangibile passato e va verso il nulla di un totalmente possibile futuro. Tale nulla è generatore di angoscia: il diritto, assicurando durata, continuità, e dunque realtà al rapporto coesistenziale, sottrae l’esistente dalla temporalità dell’improvviso, liberandolo dal nulla dell’angoscia.

Ma è proprio qui che il problema, anziché risolversi, si apre: il nulla dell’angoscia, di fronte al quale l’uomo si angoscia, e che Heidegger riporta alla finitezza dell’esserci in quanto mortale, è proprio un nulla da cui occorre salvarsi? Non potrebbe forse essere in quel nulla, che non è un niente, come Romano sa, che l’uomo può trovare la sua propria autenticità, la salvezza del suo stesso essere?

Insomma, questo nulla, che si rivela nel fenomeno dell’angoscia, deve essere ancora interrogato. Per esso ne va infatti della temporalità autentica dell’esserci, e con essa, come Romano ben vede, del diritto come fenomeno esistenzialmente e – aggiungiamo – ontologicamente fondato.

L’ipotesi che qui avanziamo è che l’opposizione tra i caratteri di una convivenza giuridicamente regolata o meno, esprima in realtà l’opposizione tra una coesistenza vissuta nell’autenticità del tempo come unità delle tre ecstasi temporali e inautenticità del tempo ridotto a mera successione degli istanti, senza passato e senza futuro.

Prospettare una temporalità dell’improvviso è, a nostro avviso, superfluo, oltre che in parte contraddittorio con le posizioni raggiunte da Romano sulla scorta di Heidegger44.

Così pure non sembra accettabile la riconduzione del concetto di possibilità alla temporalità inautentica della pura successione45. Il concetto fenomenologico di possibilità, infatti, rifugge per se stesso da una temporalità intesa come successione sconnessa e indifferente di istanti. La possibilità, in quanto poter-essere, è comprensibile solo nell’àmbito di un reciproco rinvio tra le tre ecstasi temporali, rinvio che comporta la loro stessa unità ecstatica.

Ciò che viceversa può ricondursi alla temporalità inautentica della pura successione irrelata è la mera fatticità. Solo il puro fatto può irrigidirsi nell’isolatezza di un accadimento istantaneo e puntuale.
Non è dunque dalla possibilità che la temporalità autentica è, per così dire, minacciata, quanto dall’assolutizzarsi della realtà, intesa come imporsi assoluto del fatto.

Nonostante la problematicità di tali passaggi, la riflessione di Romano ha ormai guadagnato il terreno più adeguato all’impostazione della questione diritto e tempo.

Non si tratta più di avvicinare ed esaminare due fenomeni estrinseci nelle loro possibili connessioni. La temporalità è il luogo in cui ne va dell’autenticità dell’esistenza e della coesistenza, dunque il luogo in cui ne va del senso e del fondamento stesso del diritto:
"L’analisi della temporalità del singolo rivela come il diritto sia un esistenziale originario dell’uomo"46.

La riflessione condotta sul tempo consente di riaprire la filosofia del diritto al compito di un pensiero essenziale all’esistenza dell’uomo, tutt’altro che riducibile alla elaborazione di una "teoria generale" o "dottrina pura" del diritto positivo, come insieme dato di norme all’interno di un determinato sistema.

La radicale irriducibilità della filosofia del diritto a dogmatica giuridica è data dall’estensione stessa del fenomeno diritto, che come tale non si lascia ricondurre alla pura datità delle proposizioni normative, ma si manifesta come esperienza giuridica che investe in tutta la sua ampiezza l’esistenza stessa dell’uomo:
"La storicità del diritto, quale esistenziale del singolo, non può essere estesa alle proposizioni normative. Queste rimangono atemporali e sono quindi aesistenziali. Proprio il pensiero dell’esistenza nella sua struttura temporale mette in evidenza la distinzione radicale tra il diritto, come fenomeno esistenziale-originario, e le proposizioni normative. In esse non si ha storia perché il loro mutare non è divenire ma radicale cambiamento. Il diritto esiste, le proposizioni normative semplicemente sono ed il loro essere è di esclusiva natura logica"47.

E ancora:
"Il divenire del fenomeno giuridico non si identifica dunque con la semplice concretizzazione tecnica delle proposizioni giuridiche, ma ha il suo senso nel divenire della realtà coesistenziale della libertà del singolo, che, nel nel rischio del giudizio giuridico, ripropone in ciascun caso l’integrale verità della struttura sintetica del se-stesso, che è nel divenire"48.


NOTE

38 SED, p. 279 (torna al testo).

39 SED, p. 281 (torna al testo).

40 Cfr. Parte Seconda (torna al testo).

41 Bruno ROMANO, Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale, Roma, 1985, pp. 219-220 (d’ora in poi RRG) (torna al testo).

42 SED, p. 283 (torna al testo).

43 SED, p. 286-287 (torna al testo).

44 Cfr. TG, p. 73, in cui il carattere "improvviso" e "subitaneo" è da Romano positivamente colto, con Heidegger, in opposizione alla "sicurezza" e alla "disponibilità" entro cui "l’uomo moderno" vorrebbe ricondurre il tempo  (torna al testo).

45 Romano parla di una temporalità che cade nella "immediatezza dell’ora, quale successione di possibilità semplici", cfr. SED, p. 290. A noi sembra, tuttavia, che nell’àmbito della possibilità non sia nemmeno possibile parlare di "successione". La successione, piuttosto, necessita di fatti, in riferimento ai quali si determina, inautenticamente, il prima e il dopo. Le diverse possibilità restano invece, come tali, sempre com-presenti, e vengono annullate non in forza di un loro succedere l’una all’altra, quanto in conseguenza dell’annullarsi della possibilità nella fattualità del reale (torna al testo).

46 SED, p. 295 (torna al testo).

47 Ibidem (torna al testo).

48 SED, p. 296 (torna al testo).

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